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Ester Palmieri-

Aumentano i retributivi per i lavoratori domestici

La Commissione Nazionale ha concesso l’aggiornamento dei minimi retributivi relativi al lavoro domestico

Il 16 gennaio 2023 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha siglato l’accordo sui nuovi minimi retributivi relativi al lavoro domestico, concesso dalla Commissione Nazionale per l’aggiornamento retributivo italiano, al fine di fronteggiare i cambiamenti che comportano attualmente una variazione sui costi della vita quotidiana.

Dal 1° gennaio 2023, ai lavoratori che appartengono a tale categoria, sono arrivati aumenti pari al 9,2% sui minimi tabellari, con rialzi che oscillano tra i 109 e i 145 euro mensili in base al profilo del lavoratore, in virtù dell’adeguamento all’indice ISTAT sull’inflazione. L’INPS ha anche chiarito quali sono gli importi dei contributi da versare secondo le nuove normative del 2023.

L’aggiornamento è quindi rivolto a lavoratori domestici come colf, badanti e a tutti coloro che prestano servizio per il funzionamento della vita familiare. Tale professione è ormai disciplinata da una normativa che rivede stipendi, contributi, contratti e varie procedure per l’assunzione del personale.

Il CCNL – il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che ha effetto tra privati a seguito di lettera di assunzione, secondo lo schema concluso dalle associazioni dei datori di lavoro e i sindacati dei lavoratori– per il lavoro domestico, che regola i termini d’impiego per i lavoratori, prevede specifiche tutele, diritti e obblighi. Tuttavia, la sua applicazione non è necessaria, a meno che, il datore di lavoro non appartenga ad una delle associazioni stipulanti o il lavoratore aderisca al sindacato. La soluzione migliore per tutelare un lavoratore domestico è quella di sottoscrivere comunque un contratto tra le parti.

La retribuzione per i lavoratori domestici è regolamentata dai parametri minimi del CCNL lavoro domestico, che tengono conto del livello di specializzazione dei lavoratori, partendo dai collaboratori domestici inesperti (livello A) fino a quelli altamente specializzati (Livello DS). Il testo distingue tra collaboratori conviventi, anche part time, non conviventi e lavoratori che svolgono assistenza notturna.

A tal proposito, l’accordo tra il Ministero del Lavoro e le Associazioni Sindacali di categoria ha fissato nuovi valori minimi da corrispondere in busta paga ai lavoratori domestici, cercando di “adempiere alle necessità eassicurare adeguati livelli retributivi ad una platea di lavoratrici e lavoratori già di per sé particolarmente fragili, che devono fronteggiare il costante aumento del costo della vita”, secondo quanto recita il verbale del 16 gennaio.Nonostante ciò, il CCNL lavoro domestico prevede,aggiornamenti dei minimi tabellari determinati sulla base delle variazioni ISTAT.

Nello specifico, per l’anno in corso, l’ISTAT ha fissato le percentuali di adeguamento degli stipendi minimi dei lavoratori domestici:

  • 80% dell’indice ISTAT per quando concerne le retribuzioni minime che aumentano quindi, del 9,2%;
  • 100% dell’indice ISTAT per quando concerne le indennità di vitto e alloggio che dal 1° gennaio sono aumentate dell’11,5%.

Si tratta di una vera e propria stangata per le famiglie, motivo per cui le associazioni dei datori di lavoro avevano chiesto una proroga degli aumenti su cui, però, non si è raggiunta un’intesa.

Per quanto riguarda invece gli importi aggiornati dei contributi, il datore deve versare i contributi del lavoratore all’INPS ogni trimestre. Tali tasse sono calcolate sulla base della retribuzione del lavoratore e al numero delle ore lavorate, ma una parte dei contributi è a carico del lavoratore e il datore la può trattenere dallo stipendio che versa al dipendente.

La Circolare INPS del 2 febbraio 2023, ha chiarito gli importi specifici da versare – da entrambe le parti – per il periodo che va dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. In merito ai rapporti a tempo indeterminato, cioè senza contributo addizionale, le cifre da pagare nel 2023 sono le seguenti:

  • stipendio fino a 8,92 euro all’ora: contributi orari 1,58 euro (0,40 euro a carico del lavoratore);
  • con lo stipendio oltre 8,92 euro e fino a 10,86 euro all’ora: contributi orari 1,78 euro (0,45 euro a carico del lavoratore);
  • stipendio oltre 10,86 euro all’ora: contributi orari 2,17 euro (0,55 euro a carico del lavoratore);
  • orario di lavoro superiore o uguale a 24 ore settimanali: contributi orari 1,15 euro (0,29 euro a carico del lavoratore).

Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro. L’INPS ha stabilito nella Circolare i seguenti contributi per ogni ora di lavoro di un contratto a tempo determinato:

  • stipendio fino a 8,92 euro all’ora: contributi orari 1,69 euro (0,40 euro a carico del lavoratore);
  • con lo stipendio oltre 8,92 euro e fino a 10,86 euro all’ora: contributi orari 1,91 euro (0,45 euro a carico del lavoratore);
  • stipendio oltre 10,86 euro all’ora: contributi orari 2,32 euro (0,55 euro a carico del lavoratore);
  • orario di lavoro superiore o uguale a 24 ore settimanali: contributi orari 1,23 euro (0,29 euro a carico del lavoratore).