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Giorgia Gentili-

Si chiama Riforma Cartabia e dal 28 febbraio 2023 ha introdotto importanti novità in tema di separazione e divorzio

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L’istituto del divorzio venne introdotto in Italia il 1° dicembre 1970, durante il Governo Colombo, con la legge n. 898/1970, denominata “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”. Quattro anni più tardi, il 12 e 13 maggio, si svolse il primo referendum abrogativo in Italia, promosso dalla Democrazia Cristiana.I democristiani, già in disaccordo nel 1970 con l’introduzione del divorzio, proponevano di fare un passo indietro;tuttavia, furono il 59,26% gli elettori che votarono in modo sfavorevole l’abrogazione del recente istituto e la disfatta mise un punto definitivo sulla questione. Il tutto passò alla storia d’Italia come uno dei momenti più importanti quanto a progresso sociale.

Nel 1987, la legge n. 74 ha diminuito da 5 a 3 anni il periodo necessario di separazione coniugale per accedere al divorzio; nel 2015, la legge n. 55 ha stabilito che il periodo necessario, in caso di separazione giudiziale e consensuale, ammontasse rispettivamente a un anno nel primo caso e a sei mesi nel secondo.

Oggi, come accennato, le cose cambiano di nuovo: con il D.Lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, il Governo Meloni ha dato il via alla riforma della giustizia italiana.

Con la Riforma Cartabia i tempi che intercorrono tra separazione e divorzio cambiano nuovamente. La causa di separazione si introduce ancora con un ricorso, dopodiché si arriva in prima udienza, con tutto il materiale necessario per rendere il procedimento più veloce e semplice. L’avvocato dovrà inserire negli atti tutti i documenti, come ricevute, foto, testimonianze e, se necessari, attestazioni delle condizioni economiche-patrimoniali-finanziarie. Il convenuto deve costituirsi con un atto, prendendo posizione riguardo alle prove e sulle domande presentate dal ricorrente, depositando apposita documentazione.

Con la Riforma Cartabia, in prima udienza deve essere depositato tutto il materiale necessario a stabilire le condizioni del divorzio. Entro tre giorni dal deposito del ricorso in Tribunale, viene fissata la prima udienza (necessariamente nei seguenti 90 giorni) alla quale i coniugi devono presentarsi personalmente. Durante la finestra temporale di 90 giorni, le parti avranno modo di depositare ulteriori documenti, per dare un quadro ancora più completo al Giudice.

Sarà, infatti, il Giudice istruttore a visionare gli atti, a cercare di trovare un accordo e a far conciliare i coniugi. Laddove questo non avvenga, il Giudice prenderà in primis i provvedimenti provvisori urgenti, come l’affidamento dei figli (questi provvedimenti sono modificabili, revocabili o appellabili); successivamente deciderà sulle istanze istruttorie, valutando le prove e ascoltando eventuali testimoni.

La riforma prevede anche i provvedimenti urgenti da attuare in caso di pericolo durante i 90 giorni che precedono la prima udienza, come nel caso di allontanamento del coniuge violento. Questi provvedimenti vengono presi senza sentire l’altroconiuge, in presenza di fatti gravi. Entro 15 giorni, un’apposita udienza fissa la conferma, la modifica o la revoca del provvedimento adottato.

Ma le modifiche apportate dalla Riforma Cartabia semplificano davvero il sistema o presentano delle falle? Abbiamo chiesto un parere all’avvocatessa Daniela Caponi, la quale si è detta perplessa riguardo quanto introdotto dalla Riforma: “Le novità effettive sono, innanzitutto, che non esiste più l’udienza presidenziale nel caso di divorzio giudiziale e i coniugi non vengono più ascoltati dal Presidente. Il tutto è affidato a un collegio e a un relatore. Alcune udienze, se il Giudice lo sceglie, possono essere tenute in videoconferenza e, infine, ora si prevede anche la possibilità di ascoltare il minore di dodici anni, se c’è il consenso di quest’ultimo. Se questo consenso viene a mancare, il minore non può essere ascoltato dal magistrato. Infine, è prevista la stesura di un piano genitoriale, ovvero un piano in cui viene pianificata la vita del minore e come i genitori interverrebbero in senso economico e educativo. Questi pianisono estremamente dettagliati e includono, in percentuale, la partecipazione di ciascun genitore per ogni spesa. Tali documenti non si limitano a pianificare solamente le spese, ma anche altre questioni, come le eventuali scuole che il minore andrà a frequentare. Credo che questa sia un’intromissione nella sfera familiare da parte del Giudice e trovo tutto questo sconveniente, per di più questi piani possono essere proposti allo stesso tempo dai genitori e dal Giudice”.

Avv. Daniela Caponi

Poi, l’avvocatessa ha aggiunto: “Credo che tutto questo andrà a complicare il procedimento, anziché semplificarlo. Quanto al ricorso separazione-divorzio, questo può essere fatto solamente da chi procede consensualmente, altrimenti non è possibile. In più, la domanda di divorzio non potrà essere trattata se non è passata in giudicato la sentenza, almeno parziale, di separazione. Tutti si aspettano una riduzione dei tempi del procedimento, ma io non credo che avverrà tutto questo, dati i termini e il deposito delle memorie previsti”. 

“Ritengo  sia presto per dire se la riforma del processo civile accelererà i processi . E non di poco conto sarà il fatto che ogni giudice manterrà la trattazione dei processi di vecchio rito insieme ai nuvo rito” ha concluso l’avvocatessa Caponi.